Cartella di pagamento con Pec: notifica nulla

La notifica della cartella di pagamento con posta elettronica certificata (Pec) è nulla se il file allegato, contenente la cartella vera e propria, è un normale .pdf e non un .p7m, equivalente del primo ma firmato digitalmente. È quanto stabilito di recente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo, più nel dettaglio, quando la cartella di pagamento, notificata con Pec, è nulla.

È sempre più nutrito il filone di giudici secondo cui le notifiche degli atti del fisco, eseguite con Pec, sono nulle. E ciò benché sia la stessa legge a consentire tale forma di comunicazione delle cartelle di pagamento dell’Agente della riscossione e, dal 1° luglio 2017, anche per gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. In verità il vizio di fondo non è attribuibile tanto alla legge ma alla non corretta interpretazione che di essa fa l’amministrazione finanziaria. Difatti, è noto che la posta elettronica certificata fa piena prova dell’invio della stessa e della consegna al destinatario, con l’indicazione del giorno e del momento esatto in cui ciò è avvenuto. Ma attenzione: la Pec garantisce la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato, non già anche di quello riportato negli allegati. Sbaglia allora l’Agente della riscossione a limitarsi a riportare la cartella di pagamento con un semplice pdf e a non trascriverne il testo (basterebbe un semplice copia e incolla) sul corpo dell’email certificata. Ed è su questo errore di fondo che si stanno basando tutte le sentenze che dichiarano la nullità della notifica via Pec delle cartelle di pagamento (il discorso potrebbe, però, essere esteso anche agli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate). Il file «.pdf», difatti, non fa piena prova del suo contenuto non essendo l’originale della cartella: si tratta di una semplice riproduzione meccanica, contestabile con estrema facilità. Volendo fare un esempio, trasposto nella realtà materiale, sarebbe come se il contribuente, piuttosto che ricevere la cartella di pagamento in originale, ne ricevesse solo una semplice fotocopia.

La sentenza della Ctp di Milano, però, indica anche una soluzione alternativa e più consona agli strumenti telematici. Volendo rispettare la legge, la cartella andrebbe notificata, pur sempre con Pec (posta elettronica certificata), ma in allegato .p7m che, a differenza del pdf, è firmato digitalmente. Il semplice .pdf infatti non soddisfa i requisiti di integrità dell’allegato. Ecco perché secondo i giudici milanesi la notifica della cartella fatta con Pec e allegato in pdf è nulla.

È del resto il codice ci procedura civile [2] che impone all’ufficiale giudiziario, tutte le volte in cui si vale della Posta certificata per la notifica, l’utilizzo della firma digitale. Fino allo scorso 3 dicembre tale norma non valeva per la riscossione esattoriale. Ora tale ostacolo è stato rimosso. Per cui, anche per le cartelle di pagamento, è necessario l’uso della firma digitale. Dunque, l’agente della riscossione è sempre tenuto ad apporre la propria firma digitale, inviando un file con estensione «.p7m» e non più un semplice «.pdf».

Per leggere la sentenza per esteso clicca qui.

Fonte : Laleggepertutti.it

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