Il cumulo contributivo gratuito anche per i professionisti che hanno versato contributi in casse diverse è quasi operativo. E’ stata presentata ieri 20 febbraio 2018 , in una conferenza stampa congiunta , la convenzione INPS -ADEPP, firmata dopo mesi di studio e confronto da parte dell’istituto di previdenza e dell’associazione delle casse previdenziali.
Il documento descrive le modalità di coordinamento delle norme di accesso , le modalità di domanda e di calcolo e pagamento degli assegni.
Ora si attende che ciascuna Cassa aderisca alla convenzione e l’Inps renda operativa la piattaforma informatica che raccogliera e gestirà le domande.
Il presidente dell’INPS Boeri in conferenza stampa ha parlato di una tempistica di circa 2 settimane.
I professionisti che hanno versamenti in casse diverse secondo i dati Inps sono piu di 700 mila , di cui 70mila over 60, quindi potenzialmente interessati. Le domande già arrivate agli enti di previdenza sono quasi 5mila.
Sull’argomento l’Inps aveva già emanato una circolare applicativa della norma di legge (L. 232 2016) lo scorso 12 ottobre 2017. Nel frattempo molte Casse professionali, da ultima l’INARCASSA, hanno messo a punto le regole per quanto di loro competenza.
La norma era rimasta finora inattuata per quanto riguarda i liberi professionisti soprattutto a causa dei diversi requisiti anagrafici previsti dalle Casse professionali per la pensione di vecchiaia, che rendevano difficile l’allineamento con quelli applicati dall’Inps per la generalità dei lavoratori, con riflessi ovviamente sul calcolo della contribuzione versata. Le casse private , infatti sono indipendenti e prevedono requisiti anagrafici e metodi di calcolo differenziati. Inoltre non sono sempre in grado di erogare gli assegni pensionistici in anticipo anche per i vincoli di bilancio volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei conti fino ai 30 anni successivi, richiesta dalla recente normativa in materia.
La Convenzione INPS-ADEPP riguarda sia le richieste di cumulo che di totalizzazione .
Va specificato che in caso di richieste di pensione anticipata si applicano i requisiti contributivi in vigore ossia oggi 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 2 10 mesi per le donne
Per la pensione di vecchiaia , essendo diversificati i requisiti anagrafici per Inps e Enti-Casse , si è stabilito che se l’età prevista dalla cassa privata è maggiore di quella richiesta dall’ INPS (66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni nel 2019) :
- la quota dell’istituto sarà versata già al raggiungimento di questo requisito ,
- al momento della maturazione del requisito della Cassa iniziera il pagamento della relativa parte di pensione di competenza.
Idem per il caso contrario, a posizioni rovesciate.
Cumulo contributivo gratuito come funziona?
A seguito della legge di bilancio 2017, il cumulo gratuito (già previsto dal 2012) vale per tutti i lavoratori compresi i professionisti :
- sia per la pensione di vecchiaia (nel 2018 si raggiunge a 66 e 7 mesi per tutti con almeno 20 anni di contributi
- che per la pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi agli uomini e 41 anni e 10 mesi alle donne, indipendentemente dall’età ).
- Non è piu necessario il requisito di almeno 20 anni di contributi in una delle gestioni da sommare.
- Sono interessate tutte le gestioni Inps (lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata), ex Inpdap (lavoratori pubblici) e casse di previdenza dei liberi professionisti.
- tutta la contribuzione è valida ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno
- La richiesta di pensione con cumulo contributivo deve essere fatta all’ultima gestione previdenziale a cui si è o si è stati iscritti. L’ente coinvolgerà le altre gestioni interessate che comunicheranno gli importi di pensione di loro competenza e il pensionato riceverà direttamente dall’INPS un solo assegno omnicomprensivo.
- L’importo della pensione è pari alla somma delle varie quote, calcolate proporzionalmente con il metodo di ciascuna cassa. (Calcolo pro-quota)
La Convenzione INPS -ADEPP sul cumulo contributivo gratuito per i professionisti
Riportiamo dal sito ADEPP i principali contenuti della convenzione di febbraio 2018
“La domanda è presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda.
L’INPS metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata. Questa procedura consentirà:
L’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi
L’accertamento del diritto e della misura della pensione
La predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento
La visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.
A seguito della presentazione della domanda di pensione ciascun Ente/Cassa convalida nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale , per quanto riguarda il richiedente.
L’Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.
La pensione di vecchiaia in cumulo è più complessa in quanto contempla sistemi che hanno regole diverse e – per il sistema privato e privatizzato – età di pensionamento più alte. In questo caso, i rapporti tra gli enti sono regolati come segue:
In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce (in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda) la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati rispetto a quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’ente di ultima iscrizione inserisce anche eventuali ulteriori requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva.
L’Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti.
L’Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura,il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, dagli Enti/Casse coinvolti, dandone comunicazione all’interessato ed agli Enti/Casse coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico.”
Gli altri sistemi di cumulo dei contributi
Esistono anche altri due strumenti che consentono di sommare i contributi versati in gestioni diverse: la ricongiunzione e la totalizzazione.
La ricongiunzione comporta il pagamento di un onere, calcolato sulla differenza tra la pensione calcolata con i soli contributi nella gestione “finale” e quella calcolata con i contributi delle altre, moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica. Tale coefficente è fissato da un decreto ministeriale. Da tale importo va detratto il 50% , il restante 50% è a carico del contribuente.
La totalizzazione invece è gratuita, ma di norma prevede il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Risulta poco vantaggiosa per chi ha versato in contributi anche prima del 1996 e quindi potrebbe beneficiare del sistema di calcolo retributivo o di quello misto per i periodi lavorati prima di tale data.