Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 in Gazzetta: ecco il testo

Pubblichiamo il testo del decreto legge del 22 ottobre 2016 n. 193, pubblicato in GU del 24 ottobre 2016 n. 249, il decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale, dalla soppressione di Equitalia che verrà sostituita da un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, alla riapertura dei termini della collaborazione volontaria (voluntary disclosure) fino al 31 luglio 2017.

Un’altra importante novità consiste nell’introduzione di nuovi adempimenti ai fini IVA, voluti per combattere l’evasione, ovvero le nuove comunicazioni trimestrali che prenderanno il posto dell’attuale spesometro annuale:

  1. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
  2. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni.
La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, dovranno comprendere almeno:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.

I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita’ di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche’ degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Sommario del decreto legge:

Art. 1 Soppressione di Equitalia
Art. 2 Disposizioni in materia di riscossione locale
Art. 3 Potenziamento della riscossione
Art. 4 Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione
Art. 5 Dichiarazione integrativa a favore
Art. 6 Definizione agevolata
Art. 7 Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate
Art. 8 Finanziamento Fondo occupazione
Art. 9 Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL
Art. 10 Finanziamento investimenti FS
Art. 11 Misure urgenti per il trasporto regionale
Art. 12 Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza
Art. 13 Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell’agroalimentare
Art. 14 Potenziamento di tax credit per il cinema e l’audiovisivo
Art. 15 Disposizioni finanziarie
Art. 16 Entrata in vigore

Allegati:

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