LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA : I DETTAGLI

Una delle principali novità contenuta nel decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 è la definizione agevolata dei ruoli. In particolare l’articolo 6 del D.L 193/2016 prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere:

– le sanzioni incluse in tali carichi,
– gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R 602/73;
– le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27 D. Lgs 46/1999) provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi):
– somme a titolo di capitale e interessi;
– somme maturate a titolo di aggio sul capitale e sugli interessi
– rimborso delle spese per le procedure esecutive, e di notifica della cartella di pagamento.

Per usufruire di questa definizione agevolata, il contribuente debitore deve manifestare all’Agente della Riscossione la volontà di avvalersene,

  • rendendo entro il 21 gennaio 2017  apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione deve pubblicare a breve sul proprio sito internet4. Nella dichiarazione il debitore deve indicare:
  •  il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento;
  •  la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

A seguito della presentazione della dichiarazione vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa. Pertanto l’agente della riscossione, relativamente a tali carichi:

  •  non può avviare nuove azioni esecutive
  •  non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già’ iscritti alla data di presentazione della dichiarazione,
  •  non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati). Entro il 21 aprile 20175 l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione per la definizione agevolata:
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute
  •  l’ammontare delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. in ogni caso, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

IMPORTO DELLE RATE :

I° rata 1/3 di quanto dovuto
II° rata 1/3 di quanto dovuto
III° rata 1/6 di quanto dovuto (da corrispondere entro il 15.12.2017)
IV° rata 1/6 di quanto dovuto (da corrispondere entro il 15.03.2018)

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  •  mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  •  mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione in cui comunica l’importo dovuto;
  •  presso gli sportelli dell’agente della riscossione.In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

  •  per determinare l’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi; di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  •  restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione, di interessi di mora;
  •  il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la dichiarazione apposita. Sono esclusi dalla definizione agevolata, i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  •  i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  •  le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;
  •  le risorse proprie tradizionali (art. 2 della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio del 31 ottobre 1994 e successive modifiche);
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 14 CE n. 659/1999). Alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili (art. 111 e111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
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