Secondo quanto disposto dall’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016, a decorrere dall’1.1.2017 è abolita la presentazione dei modelli INTRASTAT relativamente:
- agli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2-bis);
- alle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA 2-quater).
L’Agenzia delle Dogane ha voluto chiarire alcuni dubbi sorti riguardo alle novità introdotte dall’art. 4, comma 4, lett. b) del D.L. 193 del 2016. Per farlo ha emanato la nota n. 244 del 10 gennaio 2017. Come ricorda la stessa Agenzia delle Dogane, l’art. 4, comma 4, lett. b) del D.L. 193 del 2016 ha previsto la soppressione delle comunicazioni concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE, di cui all’articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427 (Modelli INTRA-2). Ricorda altresì che la stessa Agenzia delle Dogane ha dato notizia con nota n. 137063/RU del 20 dicembre 2016, precisando nella stessa che non vi è dubbio circa la permanenza dell’obbligo di comunicazione degli elenchi INTRASTAT relativi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE. Successivamente evidenzia che la disposizione di cui al D.L. 193 del 2016 ha generato alcuni dubbi in quanto la stessa ha stabilito la soppressione dell’adempimento, limitandosi a fissarne la data di decorrenza, senza precisare il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi INTRASTAT di cui viene prevista l’abolizione.
Infatti, è stato chiesto all’Agenzia delle Dogane di voler chiarire se,alla luce delle modifiche normative vi sia l’obbligo della comunicazione degli elenchi ITNRASTAT in relazione alle operazioni riferite all’ultimo trimestre e all’ultimo mese dell’anno 2016.
Per rispondere a tale quesito, l’Agenzia delle Dogane evidenzia che dall’esame degli atti parlamentari relativi a tale Decreto Legge, si evince che l’abrogazione di tali modelli è strettamente correlata all’introduzione di un nuovo adempimento, ovvero la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, attraverso una modifica dell’art. 21 del D.L. n. 78 del 2010 (decreto che disciplinava il c.d. “spesometro”). Dato che tale nuovo adempimento decorre dal 1° gennaio 2017, ne deriva che le informazioni relative a periodi precedenti non devono essere oggetto di detta comunicazione telematica. Di conseguenza, l’Agenzia delle Dogane specifica che non ritiene sia una duplicazione di adempimenti a carico dei soggetti IVA la comunicazione degli elenchi INTRASTAT concernenti gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE con riferimento all’ultimo trimestre e all’ultimo mese dell’anno 2016.
L’agenzia ricorda infine che la scadenza per tale adempimento riguarda il prossimo 25 di gennaio 2017.