Revisori: comunicazione indirizzo PEC entro il 30.11.2016

I revisori legali devono comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro dei Revisori entro il 30 novembre 2016.
La circolare del MEF del 29 settembre 2016 n. 21 ha illustrato le modalità ed i termini di comunicazione, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del d.lgs. 135/2016.
In questo modo è stata estesa anche ai revisori legali, come già avvenuto per gli altri professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi.

Si ricorda che l’obbligo di dotazione di una casella di posta elettronica (PEC) fu introdotto dall’art. 16 del D.L. n. 185/2008 per i professionisti e le società, e poi l’art. 5 commi 1 e 2 del D.l. 179/2009 ha esteso tale obbligo anche alle ditte individuali, colmando il vuoto normativo esistente per tali soggetti. Tali disposizioni si inseriscono in un contesto di progressiva diffusione di strumenti di comunicazione elettronica tra tutti gli operatori economici, volto a favorire la semplificazione degli adempimenti connessi allo scambio di informazioni e documenti, nonché la riduzione degli oneri amministrativi.

Nella Circolare 21/2016 il Mef precisa che la casella PEC deve essere associata univocamente ad un singolo iscritto. È esclusa la possibilità di utilizzare caselle condivise/comuni, come ad esempio il caso di più professionisti che utilizzano in modo promiscuo un’unica casella PEC nell’ambito dello studio associato, o quelle intestate ad altri revisori o soggetti terzi).

Il revisore/società di revisione deve comunicare, entro il 30.11.2016, l’indirizzo PEC al Registro dei revisori legali tramite il portare della revisione legale all’indirizzo:
www.revisionelegale.mef.gov.it

L’omessa comunicazione al Registro dei revisori legali dei dati obbligatori o il mancato aggiornamento dei dati già comunicati entro i termini previsti espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 39/2010, ossia:
– un avvertimento, che impone alla persona fisica/giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
– una dichiarazione in cui si indica che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’art. 14;
– la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
– la sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 150.000;
– la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 3 anni;
– la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
– il divieto per il revisore / società di revisione di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni;
– la cancellazione dal Registro del revisore/società di revisione/responsabile dell’incarico. In caso di omessa comunicazione dell’indirizzo PEC è prevista una specifica sanzione da € 50 a € 2.500 ai sensi della lett. b) del comma 2 del citato art. 24, introdotta dal D.Lgs. n. 135/2016.

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