Modello F24: ritorno al cartaceo
Nel corso del tempo l’utilizzo del Mod. F24 cartaceo è stato sempre più disincentivato da parte del Legislatore, inizialmente per i titolari di partita Iva, e poi anche per i soggetti privati.
Si ricorda che:
- dal 2007 i titolari di partita Iva devono trasmettere il mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche, il modello cartaceo non è più ammesso;
- dal 1° ottobre 2014, i titolari di partita Iva e i soggetti privati, sono stati destinatari di importanti limitazioni per la presentazione del modello F24, tanto che, il modello cartaceo, risultava utilizzabile solo dai soggetti privati per importi pari o inferiori a mille Euro, in assenza di compensazioni.
Il testo del Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017 durante l’iter di conversione ha previsto l’eliminazione della lettera c) del comma 2 dell’art. 11 del D.l. 66/2014 secondo cui, i versamenti di importo superiore a mille Euro devono essere effettuati telematicamente.
Da ciò risulta che, in caso di F24 a debito senza compensazione, i soggetti privati possono scegliere la modalità cartacea, anche per importi superiori a mille Euro.
Modello F24: attuali regole di presentazione
- F24 con compensazione a saldo zero, la presentazione è esclusivamente telematica, sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati. Possono essere utilizzati i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel). In questo caso, quindi, non è possibile utilizzare il mod. F24 cartaceo, né il servizio di remote/home banking di banche/poste;
- F24 con compensazione con saldo a debito, la presentazione è esclusivamente telematica, sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati. Possono essere utilizzati i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), e quelli degli intermediari della riscossione. In questo caso, quindi, oltre ai servizi Entratel/Fisconline, è possibile usare il servizio di remote/home banking di banche/poste;
- F24 senza compensazione, le modalità di compensazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva.
- I titolari di partita Iva hanno l’obbligo generalizzato di utilizzare le modalità telematiche, potranno usare sia i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), sia quelli di remote/home banking gestiti da banche o poste;
- i soggetti privati possono usare sia i servizi telematici (Entratel/Fisconline, remote/home banking), sia il modello cartaceo, indipendentemente dall’importo. Questa è appunto la novità introdotta con la conversione in legge del Decreto fiscale collegato alla finanziaria 2017 (L. 225/2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.2016, Suppl. Ord. n. 53.