Torna il modello F24 cartaceo sopra i mille euro

La conversione in legge del decreto fiscale ha eliminato limite di mille Euro, al di sopra del quale era precluso l’uso del Mod. F24 cartaceo. In questo modo si è data la possibilità ai soggetti privati- in assenza di compensazioni – di poter scegliere sempre il modello cartaceo, indipendentemente dall’importo in esso indicato. La novità è stata ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017, avvenuta il 02.12.2016 sul S.O. n. 53

Modello F24: ritorno al cartaceo

Nel corso del tempo l’utilizzo del Mod. F24 cartaceo è stato sempre più disincentivato da parte del Legislatore, inizialmente per i titolari di partita Iva, e poi anche per i soggetti privati.

Si ricorda che:

  • dal 2007 i titolari di partita Iva devono trasmettere il mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche, il modello cartaceo non è più ammesso;
  • dal 1° ottobre 2014, i titolari di partita Iva e i soggetti privati, sono stati destinatari di importanti limitazioni per la presentazione del modello F24, tanto che, il modello cartaceo, risultava utilizzabile solo dai soggetti privati per importi pari o inferiori a mille Euro, in assenza di compensazioni.

Il testo del Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017 durante l’iter di conversione ha previsto l’eliminazione della lettera c) del comma 2 dell’art. 11 del D.l. 66/2014 secondo cui, i versamenti di importo superiore a mille Euro devono essere effettuati telematicamente.

Da ciò risulta che, in caso di F24 a debito senza compensazione, i soggetti privati possono scegliere la modalità cartacea, anche per importi superiori a mille Euro.

Modello F24: attuali regole di presentazione

Si riepilogano le regole di presentazione del Mod. F24 dopo le modifiche introdotte con la L. 225/2016, di conversione del D.l. 193/2016 (c.d. decreto fiscale).
Nel caso di:
  • F24 con compensazione a saldo zero, la presentazione è esclusivamente telematica, sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati. Possono essere utilizzati i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel). In questo caso, quindi, non è possibile utilizzare il mod. F24 cartaceo, né il servizio di remote/home banking di banche/poste;
  • F24 con compensazione con saldo a debito, la presentazione è esclusivamente telematica, sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati. Possono essere utilizzati i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), e quelli degli intermediari della riscossione. In questo caso, quindi, oltre ai servizi Entratel/Fisconline, è possibile usare il  servizio di remote/home banking di banche/poste;
  • F24 senza compensazione, le modalità di compensazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva.
  • I titolari di partita Iva hanno l’obbligo generalizzato di utilizzare le modalità telematiche, potranno usare sia i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), sia quelli di remote/home banking gestiti da banche o poste;
  • i soggetti privati possono usare sia i servizi telematici  (Entratel/Fisconline, remote/home banking), sia il modello cartaceo, indipendentemente dall’importo. Questa è appunto la novità introdotta con la conversione in legge del Decreto fiscale collegato alla finanziaria 2017 (L. 225/2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.2016, Suppl. Ord. n. 53.
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